Prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole: LE DEROGHE E LE PROROGHE

Prevenzione incendi nei condomini e nelle scuole: LE DEROGHE E LE PROROGHE
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L'attuale stato di difficoltà, che si sta registrando in conseguenza della grave situazione pandemica, ha determinato la necessità di intervenire su alcuni adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infatti, alle oggettive difficoltà di messa a norma degli edifici, legate sia alle congenite carenze strutturali del patrimonio edilizio nazionale, sia alle ridotte disponibilità economiche o finanziarie dei soggetti titolari delle attività a rischio incendio, si sono andate a sommare le dinamiche epidemiologiche e un diffuso stato di indeterminatezza sul futuro prossimo, mentre le limitazioni agli incontri e, almeno in una prima fase, agli spostamenti, hanno fortemente condizionato, in taluni contesti, il processo decisionale.

In particolare, in materia di prevenzione incendi, sono state introdotte delle deroghe e delle proroghe.

Si tratta di alcune prerogative previste nella legge 13 ottobre 2020 n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.)

PER LE SCUOLE

Si segnala l'introduzione della seguente disposizione:

All’articolo 32 - Misure per l’edilizia scolastica, per i patti di comunità
e per l’adeguamento dell’attività didattica per l’anno scolastico 2020-2021.

ART. 32, comma 6 -bis

"Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall’azienda sanitaria locale, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purché rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro."
"6 -ter . Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392."

PER I CONDOMINI

Si segnala l'introduzione della seguente disposizione:

«Art. 63 -bis - Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio .

1. Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.

2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b , del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019».

PER APPROFONDIMENTI: consulta

13 ottobre 2020 n. 126

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

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