RISPOSTE
1) Si,perché il DPR 162/99 introduce la responsabilità civile e penale per il proprietario e/o amministratore di mantenere in esercizio impianti elevatori regolarmente certificati e sottoporli a verifica periodica ogni due anni.
2) La richiesta deve essere effettuata dal proprietario o dall’ amministratore
3) E’ necessario effettuare richiesta all’ente preposto
4) Sempre,anche nel caso di installazioni di un nuovo impianto.
5) La periodicità delle verifiche è biennale.
6) L’organismo incaricato invia comunicazione al competente ufficio comunale che dispone il fermo dell’ impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito positivo. Anche in questo caso la richiesta per la verifica straordinaria deve essere effettuata dal responsabile
7) In caso di verbale negativo,modifiche costruttive,incidenti e fermi dell’impianto da parte di autorità competenti.
8) Teoricamente si, nella maggior parte dei casi l'adeguamento e' possibile, anche se e' oneroso (lo e' meno per gli impianti oleodinamici); esistono pero' situazioni particolari in cui la mancanza di spazio sufficiente sopra il tetto della cabina oppure la mancanza di spazio sufficiente tra cabina e contrappeso, rendono l'intervento di adeguamento impraticabile.
9) Si, purché informi preventivamente l'ISPESL di quale soluzione, fra le altre tre possibili, si intende avvalere.
10) Si, anche se si dovrà' attendere che il Ministero autorizzi la restituzione di tali quote.
11) Si. Se l'ISPESL non ha assegnato il numero di matricola all'ascensore, sarà compito del Comune provvedere a fornire tale numero, eventualmente anche dopo l'avvenuto collaudo positivo.
12) Il Cliente deve inviare al Comune il verbale di collaudo (nel caso di utilizzo di ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio deve essere corredato da perizia giurata e da una autocertificazione dell'installatore). Copia del verbale di collaudo deve essere fornito all'organismo competente per il collaudo di primo impianto (ISPESL o Ispettorato del Lavoro).
13) La 'regola dei 10 giorni nasce per gli impianti nuovi costruiti secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE e prevede 10 giorni di tempo dalla data riportata sulla Dichiarazione di Conformità CE (che per gli impianti da collaudare in sanatoria non esiste) per inviare al comune la comunicazione di messa in esercizio. Gli impianti collaudati in sanatoria sono da assimilare agli impianti già regolarmente collaudati secondo le precedenti normative. Il proprietario dell'impianto e' quindi tenuto ad indicare al comune il soggetto incaricato delle verifiche periodiche che abbia accettato l'incarico, ma senza stretti vincoli temporali (e comunque entro due anni dalla data di collaudo positivo).
14) No, il collaudo dell'impianto accerta che l'impianto e' conforme alle norme tecniche per impianti ascensori, norme che sono tutte precedenti al decreto legislativo 626/94 ed alle successive modifiche ed interpretazioni. Solo gli impianti costruiti secondo la Direttiva Ascensori possono essere considerati rispondenti anche alla 626, tenuto conto dello stato della tecnica alla data.
15) I soggetti autorizzati sono: - l'ASL (o l'ARPA) locale; - la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, (per gli impianti installati in stabilimenti industriali o in aziende agricole); - gli Enti Notificati.
16) Rivolgersi alla ditta cui e' stata affidata la manutenzione dell'impianto per conoscere i nominativi degli Enti Notificati disponibili ad effettuare le verifiche periodiche nella zona in cui e' installato l'ascensore.
17) I passi successivi sono: - informare il Comune dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte del soggetto; - informare la ditta manutentrice; - applicare in cabina il cartellino che indichi il soggetto incaricato di effettuare le verifiche.
18) Il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve richiedere la verifica periodica ad uno dei soggetti autorizzati ad eseguirle.
19) All'atto della verifica periodica l'ingegnere ha registrato sul libretto di impianto (se presente in locale macchine) la data e l'esito della visita oppure ha inviato il verbale al Proprietario dell'ascensore (verbale che serviva per ottenere il rinnovo annuale della licenza di esercizio, oggi abolita) con copia alla ditta manutentrice.
20) Secondo la nuova normativa nessun impianto potrà' rimanere senza contratto di manutenzione e senza che sia definito il soggetto incaricato di eseguire la verifiche periodiche. Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante deve pertanto preoccuparsi di definire un contratto di manutenzione, (eventualmente anche con fatturazione sospesa), con ditta abilitata secondo la legge 46/90 lettera F e deve incaricare un soggetto, fra quelli autorizzati, (vedi domanda 10) per eseguire le verifiche periodiche biennali.
21) Si, purché la messa in esercizio avvenga contestualmente ad una verifica periodica.
22) Il proprietario dell'ascensore (o il suo legale rappresentante) e' tenuto a sottoporre l'impianto a verifica periodica biennale e a sostenerne l'onere.
23) Si. Il soggetto incaricato delle verifiche fa eseguire al manutentore le operazioni dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Tale attivita' normalmente non e' compresa nel canone di manutenzione e viene fatturata a parte.
24) No, deve seguire la Direttiva Ascensori (e questo vale anche per gli impianti in servizio pubblico, in quanto si parla di impianto nuovo a tutti gli effetti). Al termine dei lavori il nuovo ascensore avrà il marchio CE e verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità CE.
25) Si. Solo i componenti di sicurezza, che dovessero essere sostituiti, devono rispondere alla Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità alla legge 46/90.
26) Allo stesso soggetto incaricato delle verifiche periodiche.
27) La modifica costruttiva si definisce 'importante' quando non rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria, quali ad esempio: - il cambiamento della velocità; - il cambiamento della portata; - il cambiamento della corsa; - il cambiamento del tipo di azionamento (elettrico oleodinamico); - la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
28) Oltre che nel caso di modifiche importanti dell'impianto la verifica straordinaria deve essere richiesta in caso di: - verbale di verifica periodica negativa; - incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio; - in tal caso la prima cosa che il proprietario dell'impianto deve fare e' darne notizia al comune.