1) Che differenza c'è tra Organismi privati e ASL/ARPA/ISPESL?
3) Chi deve far verificare l’impianto di terra della propria azienda?
4) Qual e’ la periodicità obbligatoria per legge di tali verifiche?
5) Le abitazioni private sono soggette a verifica?
6) Qualcuno richiede per iscritto che venga effettuata la verifica?
7) L’elettricista ed il progettista possono eseguire la verifica, se dotati di strumenti idonei?
8) Che sanzioni sono previste per chi non provvede ad effettuare la verifica dell’ impianto di terra?
9) Come viene calcolato il prezzo della verifica dell’ impianto di terra?
10) Come faccio a conoscere la potenza dell’ impianto elettrico della mia azienda?
11) Che documenti devo mostrare al verificatore, durante la verifica?
13) )Le centrali termiche e le cucine, sono luoghi con pericolo di esplosione o luoghi marci?
17) Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di centro estetico?
18)Qual è la periodicità delle verifiche per un locale dove è svolta l’attività di parrucchiere?
19)Una palestra con apparecchi ad uso ginnico è classificabile come locale ad uso medico?
RISPOSTE
1) Un Organismo privato abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del DPR 462/01 ha una veste di “pubblico ufficiale”, ma nasce da una società privata.
In caso di esito positivo della verifica, l’Organismo di Ispezione procede a rilasciare un verbale di ispezione; in caso di esito negativo è tenuto a denunciare le violazioni direttamente al P.M. competente o al personale ispettivo delle ASL con qualifica di UPG.
2) Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per:
- impianti elettrici di messa a terra;
- installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
3) Devono far eseguire la verifica dell’ impianto tutti i datori di lavoro che abbiano soci lavoratori, dipendenti, stagisti ed apprendisti, allievi di scuole. Ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono assimilati ai dipendenti anche i soci lavoratori delle società di persone o cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e persino gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
4) Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:
Il datore di lavoro ha l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici collocati nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione ogni:
CONTESTO | SOGGETTO VERIFICATORE | DOCUMENTO RILASCIATO |
PERIODICITA’
|
|
Verifiche periodiche | luoghi di lavoro ordinari | - Organismo Abilitato
- ASL/ARPA |
Verbale
(da esibire a richiesta degli organi di vigilanza) |
ogni 5 anni |
luoghi con pericolo di esplosione, a maggior rischio incendio, cantieri, locali ad uso medico. | ogni 2 anni | |||
Verifiche straordinarie | luoghi di lavoro ordinari | - Organismo Abilitato
- ASL/ARPA |
Verbale | Da effettuare in caso di:
- esito negativo delle verifiche periodiche - modifiche sostanziali dell’impianto - richiesta del datore di lavoro |
5) Le case private non hanno l’obbligo di essere verificate ad eccezione delle parti comuni dei condomini, che essendo soggette ad essere frequentate da personale esterno (addetti alle pulizie, ecc) hanno l’obbligo di essere verificate
6) No, nessuno richiede che venga effettuata. E’ obbligo di ogni datore di lavoro richiederla ad enti privati, Asl o Ispesl
7) NO. Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl/Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
8) Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:
· Arresto sino a tre mesi o ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
· Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs 626/94.
Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.). Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.
9) Il listino delle verifiche varia a seconda della potenza erogata dal fornitore di energia elettrica, dalla presenza di cabina di trasformazione di proprietà del cliente, dell’ area dello stabilimento e delle ore/uomo necessarie al compimento del lavoro.
10) E’ scritto sulla bolletta del fornitore di energia. Ad esempio sulla bolletta Enel e’ scritto sotto la voce
“TIPOLOGIA CONTRATTO”
-potenza contrattualmente impegnata X kW (chilowatt)
-potenza disponibile X kW (chilowatt)
11) E’ bene tenere a portata di mano tutta la documentazione relativa all’impianto elettrico: verbali precedenti, dichiarazione di conformità dell’ impianto (46/90) redatta dall’installatore, progetto dell’ impianto (ove previsto), ecc
12) La Appendice A della norma UNI CEI EN 45004 stabilisce che “il personale responsabile dell’effettuazione dell’ispezione non deve essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione”. Un chiarimento del Ministero ha specificato che l’ispettore di tali impianti non solo non può essere una delle figure precedentemente elencate per l’impianto oggetto di verifica ma neanche concorrente di essi. In pratica ha specificato che l’ispettore non può essere né progettista di impianti elettrici, né installatore, né consulente in materia di impianti elettrici né rivenditore o produttore di materiali elettrici.
13) Se non si possono considerare luoghi con pericolo di esplosione le centrali termiche o cucine, con potenza installata superiore a 30.000 kCal/h (35 kW), per le norme tecniche relative, devono essere compartimenti antincendio di classe superiore a 30 e quindi rientrano nella classificazione di luoghi a maggior rischio in caso di incendio, secondo l’allegato C dell’art. 751.03.3 della CEI 64-8 (fermo restando che tale classificazione dovrebbe essere evidente nel progetto degli impianti).
14) Tale locale è da intendersi “locale ad uso medico di gruppo 0”, perciò la periodicità prevista è di due anni.
15) Per luoghi di lavoro dove l’attività prevalente impone periodicità biennale, è opportuno estendere tale periodicità all’intero impianto. Nei casi in cui la periodicità biennale fosse necessaria per piccoli ambienti (es. locale centrale termica, o locale gruppo elettrogeno di pot. > 25 kW) si può procedere con periodicità differenti.
16) Le verifiche periodiche per i cantieri si effettuano ogni due anni. Per la definizione di cantiere si fa riferimento al Dlgs 494/96: “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”, ovvero; “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento , ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, per le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio o lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”
17) Secondo la norma CEI 64-8/7V2 art. 710.2.1 un locale per trattamenti estetici in cui si utilizzano apparecchiature elettriche per uso estetico (guida CEI 6239), è assimilabile ad un locale ad uso medico. Se un centro estetico esercita un’attività con macchine aventi parti applicate al corpo umano, come per i locali medici di gruppo 1, la periodicità delle verifiche è di due anni.
18) Nell’attività di parrucchiere non ci dovrebbero essere macchine con parti applicate al paziente, in quanto si dovrebbe esercitare l’attività con apparecchi quali phon, caschi per signora o simili; di conseguenza la periodicità sarebbe di 5 anni. Nel caso in cui ci sono lampade per abbronzatura o altri apparecchi elettrici per trattamenti estetici, con parti a contatto, la periodicità diventa biennale come al punto precedente.
19) La palestra non ha, in genere, apparecchi elettromedicali e quindi non rientra tra i locali ad uso medico; in generale la periodicità delle verifiche sarà quindi quinquennale come per tutti i locali ordinari. Nel caso in cui nella palestra sono ubicati lettini di abbronzatura o altre apparecchiature elettromedicali per trattamenti estetici (es. elettrostimolatori con alimentazione da rete), si devono adottare misure di protezione analoghe ai locali medici di gruppo 1 e quindi le verifiche assumono, in questo caso, una periodicità biennale.
20) Secondo una circolare ISPESL n°12988 del 24 ottobre 1994 indirizzata ai dipartimenti, sono soggetti ad una nuova denuncia e quindi ad una verifica straordinaria, gli impianti che sono stati oggetto di trasformazioni sostanziali, intendendo per esse quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l’impianto totalmente o nel punto di consegna. Qualche esempio di trasformazione sostanziale: le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione, aumento di potenza che implica modifica del quadro generale o della cabina di trasformazione, una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se può interessare tutto l’impianto, l’aumento delle cabine di trasformazione nei sistemi di categoria II, cambio di destinazione d’uso del locale, in caso comporti variazioni significative alla valutazione del rischio elettrico (es. trasformazione da ufficio a studio medico)
Non sono, perciò, da considerare trasformazioni sostanziali: le modifiche nei quadri secondari o circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale se non comporta modifiche sull’impianto, il cambio della ragione sociale.
21) Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di manutenzione ordinaria/straordinaria dell’impianto rimane l’obbligo di far effettuare la verifica periodica prima della scadenza dei due/cinque anni dall’ultima VP. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di modifica sostanziale dell’impianto, il DL deve inviare la nuova dichiarazione di conformità alla ASL/ARPA e far effettuare la verifica straordinaria ad un Organismo Abilitato o ad ASL/ARPA. Nel caso di rilascio di dichiarazione di conformità a seguito di rifacimento totale dell’impianto, si deve seguire la procedura relativa ai nuovi impianti.
Evidentemente, se un organo di vigilanza dovesse scoprire una falsa dichiarazione di conformità, ciò comporterebbe guai molto seri sia al datore di lavoro, sia alla ditta installatrice.
22) Le verifiche periodiche obbligatorie degli impianti elettrici di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere richieste dal Datore di lavoro e non dal proprietario dello stabile.